Se stai pensando a un impianto fotovoltaico o a una pompa di calore, gli incentivi contano. Qui trovi un quadro semplice delle due misure principali, con le fonti da cui abbiamo preso i dati.
In breve
- Esiste una detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie ed efficienza energetica, con percentuali che dipendono dall’anno e dal tipo di abitazione.
- Per i soggetti privati negli edifici residenziali, il Conto Termico 3.0 è accessibile agli interventi del Titolo III. Tra quelli collegati ai servizi RDL rientra la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con una pompa di calore conforme ai requisiti GSE. Il fotovoltaico abbinato non è invece incentivabile dal Conto Termico sull’abitazione privata.
- Requisiti, limiti e adempimenti vanno sempre verificati sul tuo caso.
La detrazione fiscale
Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 l’aliquota ordinaria prevista per ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus è del 36%. L’aliquota è elevata al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento e l’intervento riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel rispetto degli altri requisiti previsti. Per le spese sostenute nel 2027 l’aliquota ordinaria scende al 30% ed è elevata al 36% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Gli interventi di risparmio energetico, come l’installazione di un impianto fotovoltaico o la sostituzione dell’impianto esistente con una pompa di calore o un altro sistema ammesso, possono rientrare nelle detrazioni, nel rispetto dei requisiti previsti. Sono invece escluse dalle agevolazioni le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate esclusivamente a combustibili fossili. Condizioni, massimali di spesa e documentazione richiesta vanno però verificati caso per caso: trovi un approfondimento sulla differenza tra abitazione principale e seconda casa nella guida dedicata.
Il Conto Termico 3.0
Le regole applicative del Conto Termico 3.0 sono state approvate il 19 dicembre 2025 e si rivolgono a privati, imprese e pubblica amministrazione. Per i soggetti privati negli edifici residenziali, il Conto Termico 3.0 è accessibile per gli interventi del Titolo III, dedicati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra quelli più rilevanti per i servizi offerti da RDL Impianti rientra la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con una pompa di calore avente i requisiti previsti dal GSE, con un contributo fino al 65% delle spese ammissibili. Questa percentuale non è una quota automatica della fattura: viene calcolata dal GSE sui massimali previsti, in base alle caratteristiche tecniche dell’intervento — tra cui la producibilità e la prestazione stagionale (SCOP o SPER) della pompa di calore. L’edificio e l’impianto preesistente devono rispettare i requisiti previsti dal GSE, e il contributo effettivo va sempre verificato caso per caso prima di presentarlo al cliente.
Per i soggetti privati, gli interventi del Titolo II, dedicati all’efficienza energetica, sono ammessi soltanto sugli edifici appartenenti al settore terziario. Per questo motivo, una famiglia non può ottenere attraverso il Conto Termico 3.0 il contributo per il fotovoltaico installato sulla propria abitazione residenziale, nemmeno quando viene abbinato a una pompa di calore. Tra le misure trattate in questa guida, per il fotovoltaico residenziale occorre quindi valutare la detrazione fiscale, nel rispetto dei relativi requisiti.
Dove l’intervento è effettivamente ammesso, il fotovoltaico, con eventuale sistema di accumulo, deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore elettrica. L’incentivo è calcolato nel limite del 20% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, nel rispetto dei costi massimi previsti per ogni kW di fotovoltaico e per ogni kWh dell’eventuale accumulo. L’importo riconoscibile non può inoltre superare l’incentivo calcolato per la pompa di calore elettrica abbinata. Non si tratta quindi di uno sconto automatico del 20% sull’intera fattura.
Gli incentivi del Conto Termico fino a 15.000 euro (compresi) vengono erogati in un’unica rata; per importi superiori, in rate annuali costanti.
Detrazione o Conto Termico?
Per le persone fisiche, il Conto Termico 3.0 non è generalmente cumulabile con le detrazioni fiscali quando riguardano la stessa spesa: il GSE applica il principio del divieto di doppio finanziamento sullo stesso costo, salvo le eccezioni previste dalla normativa. In pratica, sullo stesso intervento non si sommano automaticamente Conto Termico e detrazione fiscale, anche se in alcuni casi le due misure possono coesistere su voci di spesa distinte e documentate separatamente. Il Conto Termico è un contributo erogato direttamente dal GSE secondo gli importi e i tempi previsti; la detrazione fiscale, invece, riduce le imposte da pagare e si recupera in dieci quote annuali, nei limiti della capienza fiscale. Prima dei lavori, confrontiamo insieme quale strada è più adatta al tuo caso.
Perché il fotovoltaico può ridurre la bolletta
Il beneficio principale del fotovoltaico non è l’incentivo, ma l’energia che produci e consumi direttamente in casa, che non devi acquistare dal fornitore. L’energia che non consumi nel momento in cui viene prodotta viene immessa in rete e può essere valorizzata secondo il regime applicabile, ma autoconsumo e immissione non hanno lo stesso valore economico: l’energia autoconsumata vale in genere di più di quella immessa. Una parte dei costi fissi della fornitura elettrica resta comunque da pagare, indipendentemente dall’impianto. Per questo il risparmio reale va stimato sui tuoi consumi annuali, sugli orari in cui usi più energia, sulle caratteristiche del tetto e sulla produzione prevista dell’impianto: prima di proporti una soluzione, analizziamo le tue bollette.
L’efficientamento energetico
Efficientamento energetico non significa soltanto produrre energia: significa prima ridurre gli sprechi, poi utilizzare meglio l’energia necessaria. Fotovoltaico, accumulo, pompa di calore, regolazione dell’impianto e caratteristiche dell’edificio vanno valutati insieme. Una soluzione ben dimensionata può ridurre l’energia acquistata, migliorare il comfort in casa e rendere l’abitazione più efficiente nel tempo.
Dall’impianto alle pratiche: ti seguiamo noi
RDL Impianti ti accompagna anche nella gestione delle pratiche tecniche e amministrative collegate all’intervento, direttamente o attraverso i professionisti incaricati. In base al progetto, seguiamo la richiesta di connessione al distributore, il censimento dell’impianto su Terna/GAUDÌ, gli adempimenti e le convenzioni GSE applicabili e la comunicazione ENEA quando prevista.
Per le detrazioni predisponiamo e coordiniamo la documentazione tecnica necessaria. La verifica fiscale definitiva, la capienza e l’inserimento nella dichiarazione dei redditi restano di competenza del cliente e del suo commercialista. Nel preventivo indichiamo chiaramente quali pratiche sono comprese e quali eventuali attività restano escluse.
Cosa fare in pratica
Prima di decidere, confronta le condizioni aggiornate sui siti ufficiali e chiedi al tuo commercialista quale strada è più adatta alla tua situazione fiscale. Al sopralluogo ti spieghiamo quali interventi hanno senso per la tua casa e quali pratiche servono.
Fonti
- Camera dei deputati – Bonus edilizi e tassazione immobiliare
- GSE – Conto Termico 3.0: chi può accedere
- GSE – Conto Termico 3.0: tipologie di interventi
- GSE – Conto Termico 3.0: percentuali ed erogazione degli incentivi
- GSE – Conto Termico 3.0: pubblicate le regole applicative
- Agenzia delle Entrate – Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
- GSE – Conto Termico 3.0: con quali incentivi è cumulabile
- Agenzia delle Entrate – Agevolazioni per il risparmio energetico
Ultimo controllo delle informazioni: 22 settembre 2026. Norme e incentivi cambiano: verifica sempre le condizioni aggiornate sui siti ufficiali e con il tuo commercialista.
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